F.A.Q

Akimesos: Associazione Acese per la Promozione delle A.D.R.

01.

Come devo fare per depositare una istanza cartacea?

La segreteria della nostra sede di Via Fabio, 66, Acireale (tel. 095.288.55.02 mob. 380.208.95.26) è aperta per la ricezione delle istanze di mediazione, previo appuntamento, nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 16.00 alle 17.30. E’ comunque possibile concordare telefonicamente un appuntamento ad hoc in orari personalizzati.

02.

Posso depositare telematicamente una istanza di mediazione?

Certamente, ed anzi è il metodo di deposito consigliato; per farlo puoi inviare una PEC con oggetto “Deposito istanza mediazione <nome della parte>” al seguente indirizzo akimesos@pec.it, provvederemo noi a farla protocollare dall’Organismo di Mediazione.

03.

Come deposito una istanza "ultimo giorno"?

Nell’ipotesi di presentazione di una istanza con termine di decadenza fissato al medesimo giorno di deposito, consigliamo di effettuare quest’ultimo a mezzo PEC e di contattarci  tempestivamente per via telefonica onde verificare l’avvenuta corretta ricezione della mail e dei relativi allegati. E’ comunque possibile, ed altamente consigliato, in tali casi, procedere al deposito direttamente sul sito del nostro Partner “Concordia mediazioni” (qui il link diretto al form dedicato) che offre un interessante opzione di deposito  telematico online capace di acquisire la vostra istanza in qualunque momento impedendo così eventuali decadenze.

04.

Quanto costa una Mediazione?

I costi del procedimento di mediazione sono fissati per legge, il nostro partner Concordia Mediazioni applica rigorosamente la Tabella Ministeriale (la trovate in modulistica- altri documenti utili, oppure cliccando qui) . Nessun altro costo per i servizi resi da Akìmesos verrà addebitato all’utente. Akìmesos non riceve direttamente denaro dalle parti che accedono alla mediazione, tutti i dovuti pagamenti, anche quelli depositati in contanti, vengono effettuati in favore di Concordia Mediazioni che ne rilascia regolare fattura utile al recupero del corrispondente credito fiscale nei termini e limiti di legge.

05.

Come effettuo i pagamenti?

Per l’avvio del procedimento di mediazione e per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 D.M. n. 150/2023).

Sono obbligati al pagamento le parti istanti all’atto del deposito della domanda di mediazione e le parti chiamate all’atto di adesione al procedimento di mediazione. Le indennità di mediazione (spese di avvio/adesione e le spese di mediazione per il primo incontro) sono inderogabili a pena di cancellazione dell’organismo (art. 36 comma 1 lett. c) D.M. 150/2023) e non sono ripetibili.

In caso di mancato accordo al primo incontro, le indennità pagate e come sotto specificate, sono integralmente credito d’imposta fino a € 300,00 sull’imponibile (l’IVA ovviamente non rientra nel credito di imposta).

SPESE ULTERIORI

Sono altresì dovute le spese vive per le convocazioni, firme digitali, conservazione a norma del codice dell’amministrazione digitale dei verbali di mediazione, rilascio copie dei verbali e altri documenti connessi alla procedura di mediazione come sotto individuati.

  • Spese Postali raccomandata AR1 € 10,00 cadauno
  • Spese per accesso Unep € 10,00
  • Spese per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica € 20,00
  • Spese rilascio copie verbali e/o documenti del fascicolo € 5,00

Quando il primo incontro si conclude senza accordo ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le spese di avvio e le spese di I incontro.

Il pagamento può essere effettuato in contanti presso la nostra sede ovvero  a mezzo bonifico bancario in favore del nostro Partner  Concordia Mediazioni s.r.l. c/o Unicredit spa IBAN IT80R0200816934000104128498 – con la causale “Spese di avvio mediazione NOME COGNOME”, o “Spese adesione mediazione NOME COGNOME”. 

06.

Come e dove si svolgono gli incontri di Mediazione?

Gli incontri di Mediazione, se non diversamente e consensualmente convenuto dalle parti, si svolgono all’interno della sede di via Fabio, 66, Acireale. Agli incontri normalmente effettuati “in presenza ” parteciperanno obbligatoriamente le parti ed i loro difensori; è consentita la delega della parte in mediazione ad altro soggetto soltanto in presenza di atto notarile.

07.

Per accedere alla mediazione debbo necessariamente avvalermi di un Avvocato?

La presenza dell’avvocato difensore è sempre necessaria nelle mediazioni c.d. “obbligatorie” e “demandate”. Benchè la norma nulla dica invece per le mediazioni facoltative è sempre consigliabile farsi assistere da un legale di fiducia, si tenga per altro conto che l’accordo di mediazione raggiunto costituisce immediatamente titolo esecutivo soltanto in presenza di determinate condizioni, tra le quali, indispensabile, la sottoscrizione congiunta degli avvocati delle parti che attestino la conformità dell’accordo raggiunto alle norme di diritto imperative  ed all’Ordine Pubblico.

08.

E' possibile effettuare la mediazione da remoto Online?

Certamente, a condizione che tutte le prescrizioni di legge possano essere soddisfatte. La recente riforma “Cartabia” ha innovato profondamente la procedura di mediazione telematica prevedendo la formazione dei verbali e dell’accordo finale esclusivamente in formato nativo digitale che deve essere conservato secondo le linee guida del Codice dell’Amministrazione Digitale. Ciò comporta che tutti i soggetti coinvolti nella mediazione siano in possesso di una firma digitale ovvero di una firma qualificata (SPID), ove anche uno solo dei partecipanti non possa soddisfare questo requisito la mediazione telematica non è effettuabile.  Gli obblighi di conservazione dei verbali in formato nativo digitale, imposti dall’art. 43 del Codice Amministrazione Digitale, e che viene materialmente effettuato da soggetti terzi abilitati dal Ministero, comporta dei costi aggiuntivi che sono a carico delle parti.

09.

Quali sono i limiti territoriali di competenza?

Avendo il nostro Partner Concordia Mediazioni eletto la sede di Acireale a sua sede diretta, essa è competente per tutte le mediazioni attinenti a controversia che sarebbero di competenza dell’intero Foro del Tribunale di CATANIA.

Concordia Mediazioni, peraltro, ha istituito in Italia ben 85 sedi tra quelle proprie  dirette e quelle acquisite in virtù di accordi di collaborazione  con altri Organismi, estendendo la propria competenza all’intero territorio nazionale pressoché ovunque. Per sapere se una controversia appartenente ad un Foro diverso da quello di Catania rientra tra le competenze territoriali di Concordia, potete contattarci telefonicamente per ricevere delucidazioni in merito.

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Tutti i nostri recapiti:

Indirizzo: Acireale, Via Fabio, 66

PEC: akimesos@pec.it (da utilizzare anche per il deposito delle istanze)

Informazioni: segreteria@akimesos.it

Invio copia cartacea: istanze@akimesos.it

Tel. 095.288.55.02

Cell. 380.208.95.26

 

 

 

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